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PROVINCIA REGIONALE
Approfondimento
Approfondimento: PROVINCIA REGIONALE
Sul piano pratico è molto simile alle altre Province italiane, nel senso che occupa la stesso posizione nella "filiera" costitutiva dello Stato italiano: Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione. E, in questa sua posizione istituzionale, rappresenta, come tutte le altre Province, ripartizione di decentramento cui lo Stato può attribuire l'espletamento di propri compiti. Sul piano giuridico, però, possiede una caratteristica unica in Italia, che quindi la distingue da tutte le altre Province: rappresenta, infatti, "la comunità autonoma individuata dal procedimento di aggregazione in libero consorzio di comuni". Il che significa che non è, come le altre, di istituzione statale ma viene formata, per così dire, dal basso, nel senso che la sua istituzione è frutto di una libera volontà di associazione dei vari Comuni facenti parte di un certo territorio. A quei Comuni, insomma, viene attribuita la responsabilità di riconoscersi come parte di una comunità che opera a livello sovracomunale e di valutarne consapevolmente il grado di integrazione potenziale, attraverso l'identificazione delle proprie radici storiche, antropologiche, culturali e ambientali. Lo Statuto della Regione Sicilia, infatti, ha soppresso le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, stabilendo che l'ordinamento degli Enti Locali si basa sui Comuni e sui Liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. La stessa norma sancisce che spettano alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli Enti Locali. Per dare forza all'Ente, un altro principio statutario gli attribuisce la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, della Sicilia ha istituito nove Province Regionali: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Loro compiti sono quelli di programmazione e di pianificazione territoriale nonché di amministrazione, secondo i principi generali di decentramento, partecipazione e programmazione, definiti dalla legge. Le funzioni di programmazione devono essere svolte da parte delle Province Regionali in conformità agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico e sociale e in armonia con i relativi obiettivi e priorità. Le funzioni di pianificazione territoriale vanno esercitate attraverso l'adozione del Piano Territoriale Provinciale, che definisce "la rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e la localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale". L'attività di pianificazione territoriale della Provincia Regionale si realizza anche nell'ambito della formulazione del piano territoriale regionale, rispetto al quale "la Provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive". Le funzioni amministrative sono relative ai servizi sociali e culturali, allo sviluppo economico, all'organizzazione del territorio e alla tutela dell'ambiente. Vi si aggiungono competenze derivanti dalla possibilità di "promuovere e stipulare" convenzioni che consentono ai singoli comuni di utilizzare servizi gestiti da altri comuni o dalle loro aziende. Infine, la Provincia Regionale esercita funzioni precedentemente attribuite agli Enti Provinciali per il Turismo e svolge mansioni di controllo sull'attività e sulle proposte dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale. Il ruolo della provincia, quindi, che sembrava fortemente sminuito se non addirittura annullato dallo Statuto, con legge regionale è stato, invece, recuperato e rivalutato, essendosi attribuite alla Provincia Regionale funzioni per i servizi socio-culturali, per lo sviluppo economico, per l'organizzazione del territorio, per la tutela dell'ambiente. Si è mantenuta, quindi, la connotazione associativa dei Comuni ma si sono evidenziati, come componenti essenziali, il territorio e il polo di direzione: per lo sviluppo economico-sociale della comunità appartenente alla sua realtà territoriale, per la formazione e attuazione della programmazione della Regione, per la razionale organizzazione delle strutture e dei servizi, per l'attuazione del decentramento regionale e statale. Le Province Regionali comprendenti aree metropolitane, poi, svolgono, nell'ambito delle predette aree, i compiti specifici assunti dall'area metropolitana e cioè le funzioni spettanti ai comuni in materia di: disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale (relativo: alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti; alle aree da destinare a edilizia pubblica residenziale convenzionata e agevolata; alla localizzazione delle opere e impianti d'interesse sovracomunale), le cui previsioni costituiscono variante rispetto agli strumenti urbanistici comunali; formazione del piano intercomunale della rete commerciale; distribuzione dell'acqua potabile e del gas; trasporti pubblici; raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il cammino, alquanto sofferto e tortuoso, che ha portato all'istituzione della Provincia Regionale è reso evidente dal succedersi di norme, statali e regionali, che hanno preceduto la situazione attuale: dalla Statuto siciliano al Decreto Legislativo statale che stabilì, nel 1955, la possibilità di costituire Liberi Consorzi tra i Comuni; dalla legge con cui la Regione, nel 1963, confermò definitivamente l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali in Sicilia, alla fondamentale legge regionale n. 9/1986, istitutiva della Provincia Regionale, e, per finire, alla legge del 1989, con cui la Regione ha proceduto alla costituzione delle nuove Province Regionali, "risultanti dall'aggregazione in liberi consorzi dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle omonime amministrazioni straordinarie provinciali, e con i medesimi capoluoghi". Ma le radici storiche dell'intera questione arrivano ben più lontano, come fa rilevare, per esempio, lo statuto della Provincia Regionale di Messina: proprio nel suo primo articolo quello statuto ricorda la struttura complessa della popolazione siciliana e l'antichità di ripartizioni amministrative che anche da quella struttura erano state determinate. È ben presente nella società siciliana l'eredità culturale, ma non solo culturale, di una realtà composita, stratificatasi nei secoli e addirittura nei millenni, costituita dal sovrapporsi di etnie, spesso anche molto diverse tra loro, che quasi sempre, per altro, sono riuscite a coabitare e a integrarsi, senza mai perdere del tutto il proprio particolare patrimonio di valori e di cultura. Proprio dalla complessità di queste stratificazioni, oltre che da motivi logistici legati al territorio, è stata sempre vissuta come problematica la suddivisione amministrativa del territorio siciliano, in particolar modo dalla dominazione araba in poi. V. anche AREA METROPOLITANA e TRIPARTIZIONE MEDIOEVALE (DELLA SICILIA)